lunedì 26 gennaio 2015

Consulenza agli Investimenti ed IVA - nuovo focolaio di polemiche

Come una fenice che risorge periodicamente dalle proprie ceneri, così, anno dopo anno, si riaccendono le polemiche per la mancata costituzione dell'Albo dei Consulenti Finanziari ex Mifid (siamo ormai al 7° anno di attesa).
Il nostro legislatore continua a dimostrarsi quanto mai cinico e sordo alle legittime richieste di migliaia di soggetti (giovani, meno giovani, società di capitali) ed ancor di più indifferente alle eventuali conseguenze penali a loro carico per averli forzatamente costretti ad esercitare in modo abusivo una attività riservata per legge.

Ora, l'Agenzia delle Entrate entra nella partita e sembra aprire un ulteriore terreno di scontro tra i cosiddetti soggetti "forti" (gli intermediari autorizzati: banche, sim, sgr, etc.) ed i più deboli (consulenti persone fisiche e società). 

Oggetto della disputa è l'irrisolta questione dell'applicabilità o meno dell'Iva al servizio di consulenza agli investimenti.

Con la risoluzione n. 343/E dell'agosto del 2008, l'AdE aveva ricompreso l'attività di consulenza ex Mifid (art. 1, comma 5, lettera f del TUF) tra le attività esenti dall'Iva ai sensi dell'art. 10, primo comma, n.9, del Dpr 633/1972 in quanto inquadrabile tra le attività di intermediazione.

La Corte di Giustizia della UE, ha però riaperto il caso con la sentenza del 7 marzo 2013 (causa C-275/11) affermando che: "i servizi di consulenza forniti a persone fisiche e giuridiche che investono direttamente il proprio patrimonio sono soggetti all'Iva. Al contrario non lo sono le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di gestione di un fondo comune poiché rientrano nella nozione di "gestione di fondi comuni" e quindi beneficiano dell'esenzione."

Ma,  l'Agenzia delle Entrate a settembre del 2014, in risposta ad un interpello (consulenza giuridica n° 954-50/2013) sembra riconfermare l'orientamento già espresso nel 2008.

Ovvero, che solo i "soggetti abilitati" (di cui al punto r, dell'art. 1 - Parte Prima - del TUF) possono fatturare il servizio di consulenza agli investimenti in esenzione IVA. Da ciò discende che, a meno di un diverso orientamento da parte del Comitato Consultivo sull'Iva sulla corretta applicazione delle disposizioni UE in materia, i soggetti, tecnicamente NON "abilitati", ma semplicemente "autorizzati" di cui agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF devono fatturare con IVA il servizio di consulenza agli investimenti quando lo stesso è rivolto a clienti persone fisiche e giuridiche ed invece in esenzione IVA solo se rivolto a società di gestione di fondi comuni.

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