Come una fenice che risorge periodicamente dalle proprie ceneri, così, anno dopo anno, si riaccendono le polemiche per la mancata costituzione dell'Albo dei Consulenti Finanziari ex Mifid (siamo ormai al 7° anno di attesa).
Il nostro legislatore continua a dimostrarsi quanto mai cinico e sordo alle legittime richieste di migliaia di soggetti (giovani, meno giovani, società di capitali) ed ancor di più indifferente alle eventuali conseguenze penali a loro carico per averli forzatamente costretti ad esercitare in modo abusivo una attività riservata per legge.
Ora, l'Agenzia delle Entrate entra nella partita e sembra aprire un ulteriore terreno di scontro tra i cosiddetti soggetti "forti" (gli intermediari autorizzati: banche, sim, sgr, etc.) ed i più deboli (consulenti persone fisiche e società).
Oggetto della disputa è l'irrisolta questione dell'applicabilità o meno dell'Iva al servizio di consulenza agli investimenti.
Con la risoluzione n. 343/E dell'agosto del 2008, l'AdE aveva ricompreso l'attività di consulenza ex Mifid (art. 1, comma 5, lettera f del TUF) tra le attività esenti dall'Iva ai sensi dell'art. 10, primo comma, n.9, del Dpr 633/1972 in quanto inquadrabile tra le attività di intermediazione.
La Corte di Giustizia della UE, ha però riaperto il caso con la sentenza del 7 marzo 2013 (causa C-275/11) affermando che: "i servizi di consulenza forniti a persone fisiche e giuridiche che investono direttamente il proprio patrimonio sono soggetti all'Iva. Al contrario non lo sono le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di gestione di un fondo comune poiché rientrano nella nozione di "gestione di fondi comuni" e quindi beneficiano dell'esenzione."
Ma, l'Agenzia delle Entrate a settembre del 2014, in risposta ad un interpello (consulenza giuridica n° 954-50/2013) sembra riconfermare l'orientamento già espresso nel 2008.
Ovvero, che solo i "soggetti abilitati" (di cui al punto r, dell'art. 1 - Parte Prima - del TUF) possono fatturare il servizio di consulenza agli investimenti in esenzione IVA. Da ciò discende che, a meno di un diverso orientamento da parte del Comitato Consultivo sull'Iva sulla corretta applicazione delle disposizioni UE in materia, i soggetti, tecnicamente NON "abilitati", ma semplicemente "autorizzati" di cui agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF devono fatturare con IVA il servizio di consulenza agli investimenti quando lo stesso è rivolto a clienti persone fisiche e giuridiche ed invece in esenzione IVA solo se rivolto a società di gestione di fondi comuni.
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