venerdì 24 ottobre 2014

Voluntary Disclosure: è conveniente o no aderire?

Non essendo un esperto del campo, mi limito a postare di seguito quella che ritengo essere una efficace chiave di lettura che ho trovato in rete:

" L'attuale testo della Voluntary Disclosure cosiddetta Estera, continua a presentare numerose zone d'ombra.
Uno degli aspetti maggiormente nebulosi, anche nei commenti succedutesi fin'ora sui quotidiani, è quello relativo al costo complessivo della procedura che potrebbe inizialmente essere suddiviso in:
- sanzione per mancata compilazione del quadro RW;
- tassazione dei redditi finanziari esteri non dichiarati incrementata delle sanzioni;
- tassazione della eventuale base evasiva interna ad origine dei capitali esteri, incrementata delle sanzioni relative alle imposte interne evase.
In aggiunta a ciò si deve considerare la "spada di Damocle" dell'eventuale raddoppio dei termini.
Cerchiamo quindi di evidenziare alcune considerazioni di massima per il caso più semplice:detenzione occulta di capitali all'estero senza origine evasiva.
In questo semplice caso, si dovrà:
- regolarizzare la mancata indicazione dei capitali detenuti all'estero nel quadro RW;
- regolarizzare la mancata tassazione dei rendimenti esteri in dichiarazione dei redditi.
Quindi inizialmente si dovrà identificare se lo Stato estero di detenzione rientri nelle White list o nelle Black list.
Caso White:
- termini ordinari di accertabilità: 4 per l'infedele dichiarazione; 5 per l'omessa;
- sanzione per la non indicazione in RW: 3% base, 1,5% x Voluntary, 0,5% in caso di adesione immediata;
- tassazione dei rendimenti esteri: analitica o forfettaria.
Caso Black:
- termini raddoppiati di accertabilità: 8 per infedele, 10 per omessa;
- sanzione per la non indicazione in RW: 6% base, 3% x Voluntary, 1,5% per adesione immediata;
- tassazione dei rendimenti esteri: analitica o forfettaria.
Tuttavia, in caso di Stato Black Compliant, rientrante cioè nella Black list ma che sottoscriva, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della Voluntary Disclosure, un accordo di trasparenza informativa con l'Italia, ecco che si applica quanto previsto per il Caso White.
Ad oggi, come evidenziato nell'articolo di Italia Oggi del 20 u.s. a firma Cavallaro, questi Stati sono: Lussemburgo, San Marino, Singapore ed Hong Kong.
Inoltre, da rumors piuttosto accreditati, la stessa Svizzera, avendo comunque già sottoscritto il CRS dell'Ocse, si sarebbe resa disponibile alla sottoscrizione di un protocollo bilaterale con l'Italia di tale tipologia anticipando così la trasparenza fiscale-finanziaria.
Con riferimento ad entrambi i casi, nel singolo anno accertabile, deve essere regolarizzata la tassazione dei proventi esteri occultati. Per fare ciò sono state previste due modalità: forfettaria ed analitica.
La tassazione forfettaria, decisamente più semplice, si può applicare a scelta del contribuente nel caso di patrimoni inferiori ai due milioni di euro, ripartiti in quote uguali fra tutti coloro i quali ne avessero avuto la disponibilità.
In questo caso, al saldo finale del singolo anno considerato viene applicato un tasso di resa nominale pari al 5% a cui si applica un'aliquota di tassazione pari al 27%.
Supposto € 1'000'000,00 di capitale a saldo, sconterebbe:
- 0,5% se Stato "compliant" quale sanzione RW: € 5'000,00 (0,5% del capitale);
- 27% del 5% quale tassazione: € 13'500,00 (1,35% del capitale) maggiorato della sanzione del 133%, riducibile in adesione dal 33,250% fino al 16,625%.
Ipotizzando quindi un reato di infedele dichiarazione con conseguente termine di prescrizione "compliant" di quattro anni, il contribuente sconterebbe, nella minore delle ipotesi, poco meno del 10% complessivo del capitale.
Nel caso invece di patrimonio superiore ai due milioni di euro, è obbligatoria la modalità di tassazione ordinaria e conseguentemente si dovrà ricostruire completamente, operazione per operazione, i proventi che sarebbero dovuti confluire in dichiarazione dei redditi con il regime dichiarativo:
suddivisione analitica per singola operazione fra: interessi, dividendi, plusvalenze non qualificate, plusvalenze qualificate;
applicazione dell'aliquota di riferimento per tipologia e cronologicità: 12,5%, 20%, 26%, 27%, Marginale Irpef sul 49,72%.
- effettuazione delle eventuali compensazioni con minusvalenze per masse;
applicazione delle sanzioni.
In questo secondo caso, le possibilità sono le più svariate, la complessità di calcolo si incrementa sufficientemente.
In aggiunta a ciò, nel caso in cui l'origine dei capitali esteri occultati avesse provenienza evasiva, si dovrebbe ricostruirne l'origine (professionista, imprenditore individuale, società di persone, società di capitali), identificare tutte le imposte evase (irap, iva, irpef o ires, irpef x dividendi, con un dubbio ancora sussistente per quanto concerne i relativi contributi previdenziali e l’applicabilità del raddoppio dei termini di prescrizione in caso di dovuta segnalazione alla procura), applicare le sanzioni per ogni imposta con l'eventuale cumulo giuridico. Ecco che la complessità risulta essere massima."
autore: dott. Vincenzo Rennecommercialista associato at Studio associato Renne & Partners


lunedì 6 ottobre 2014

CREDITO E FINANZIAMENTO ALL’ECONOMIA: ancora un'utopia ?!

Il fallimento della prima tranche (in Italia richiesti solo 23 mld € contro i 39 mld € previsti) delle nuove operazioni mirate rifinanziamento a lungo termine (Targeted Longer-Term Refinancing Operations o T-LTRO) prevedibile se, come ha rivelato l'AD Bossi di Banca Ifis in una recente intervista televisiva: "Ma se oggi io mi finanzio a tassi negativi -0,01% -0,02 % consegnando a garanzia titoli di stato perchè pagare per la stessa operazione un + 0,15% alla BCE?",  ha riacceso i riflettori sulla vera condizione che il mondo bancario pone per rilanciare l’offerta di credito a famiglie e imprese.

Ovvero, liberare i bilanci bancari dal peso dei crediti anomali.


(thank's to Renato Capolingua per la slide).

Ma per poter aiutare le istituzioni bancarie in questa operazione necessitiamo di almeno due eventi:

1. interventi pubblici, purché compatibili con i vincoli di finanza pubblica e con le regole europee sugli aiuti di Stato;
2. ripartenza in Europa del mercato degli ABS (nel 2013 emissioni per soli 180 mld € contro gli oltre 800 mld € del 2008) anche in virtù di tassi d'insolvenza molto più bassi di quelli Usa (1,5% vs 18%)

A mio avviso, restano altre due condizioni essenziali per un vero rilancio dei finanziamenti bancari alle imprese: 

3. una forte riduzione del numero delle filiali e del personale impiegatizio agli sportelli, compensato da un investimento straordinario in formazione ed assunzione di nuove leve nel settore dell'analisi del credito e nel risk management;

4. un rilancio, o meglio, un nuovo modo di essere imprenditore in questo Paese che porti:
a) le micro-imprese a diventare SI o SIaVS grazie agli straordinari incentivi messi in campo,
b) le medie imprese a richiedere e sfruttare al meglio i programmi di incentivazione (fiscale, contributiva, normativa) per una maggiore capitalizzazione al fine di poter diventare grandi;
c) andare oltre i contratti di rete tra PMI incentivando  nuove forme di distretto territoriale produttivo che consentano un collegamento veramente "simbiotico" tra la grande industria e la piccola realtà aziendale, consentendo alla prima quella agilità e flessibilità che perdi con la crescita dimensionale ed alla seconda economie di scala ed accesso ai mercati internazionali.



(thank's to Jeff Weiner per la slide)

domenica 5 ottobre 2014

SIaVS: una marea di vantaggi (sintesi dei principali)

Vantaggi:

1. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: ovvero nessun pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché i diritti di segreteria e l’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese.

2. Gestione societaria flessibile: l’atto costitutivo delle SIaVS create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.

3. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le SIaVS godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

4. Disciplina del lavoro tagliata su misura: la SIaVS potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare nella SIaVS solo con un contratto a tempo indeterminato.

5. Facoltà di remunerazione flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile.

6. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la SIaVS può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è estremamente vantaggioso.

7. Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato:  pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.

8. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in SIaVS provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 25%) e giuridiche (deduzioni dell’imponibile Ires del 27%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016

9.  Accesso semplificato, gratuito e diretto per le SIaVS al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla SIaVS, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

Cosa state aspettando?
Scrivetemi all'indirizzo antonio.mazzone@widipec.it  e iniziamo assieme un nuovo modo di fare l'imprenditore in Italia.

sabato 4 ottobre 2014

Da impresa tradizionale a "SIaVS": una marea di vantaggi (finanziari, fiscali, contributivi, normativi)

Per usare le parole di Fabio Bolognini di Linkerblog: "Concedere altro credito a chi fatica a rimborsare il vecchio è sbagliato per tutti:per le banche,per imprenditori, dipendenti, fornitori... "

Pertanto non parliamo più di creare o ampliare il debito esistente nell'impresa, ma invitiamo soprattutto il piccolo imprenditore in seria difficoltà finanziaria a smettere di bussare alla stessa porta che rimarrà per lui sempre chiusa.

Lo invitiamo a ri-orientare il proprio business nazionale verso ciò che il mercato chiede davvero e dove esistono risorse finanziarie, vantaggi fiscali, contributivi e normativi importanti.

Ovvero a pensare seriamente a trasformare la sua azienda in una SIaVS.

Tutti coloro che hanno davvero voglia di cambiare il modo di fare l'imprenditore e restare in Italia, li invito a scrivermi all'indirizzo: antonio.mazzone@widipec.it