venerdì 24 ottobre 2014

Voluntary Disclosure: è conveniente o no aderire?

Non essendo un esperto del campo, mi limito a postare di seguito quella che ritengo essere una efficace chiave di lettura che ho trovato in rete:

" L'attuale testo della Voluntary Disclosure cosiddetta Estera, continua a presentare numerose zone d'ombra.
Uno degli aspetti maggiormente nebulosi, anche nei commenti succedutesi fin'ora sui quotidiani, è quello relativo al costo complessivo della procedura che potrebbe inizialmente essere suddiviso in:
- sanzione per mancata compilazione del quadro RW;
- tassazione dei redditi finanziari esteri non dichiarati incrementata delle sanzioni;
- tassazione della eventuale base evasiva interna ad origine dei capitali esteri, incrementata delle sanzioni relative alle imposte interne evase.
In aggiunta a ciò si deve considerare la "spada di Damocle" dell'eventuale raddoppio dei termini.
Cerchiamo quindi di evidenziare alcune considerazioni di massima per il caso più semplice:detenzione occulta di capitali all'estero senza origine evasiva.
In questo semplice caso, si dovrà:
- regolarizzare la mancata indicazione dei capitali detenuti all'estero nel quadro RW;
- regolarizzare la mancata tassazione dei rendimenti esteri in dichiarazione dei redditi.
Quindi inizialmente si dovrà identificare se lo Stato estero di detenzione rientri nelle White list o nelle Black list.
Caso White:
- termini ordinari di accertabilità: 4 per l'infedele dichiarazione; 5 per l'omessa;
- sanzione per la non indicazione in RW: 3% base, 1,5% x Voluntary, 0,5% in caso di adesione immediata;
- tassazione dei rendimenti esteri: analitica o forfettaria.
Caso Black:
- termini raddoppiati di accertabilità: 8 per infedele, 10 per omessa;
- sanzione per la non indicazione in RW: 6% base, 3% x Voluntary, 1,5% per adesione immediata;
- tassazione dei rendimenti esteri: analitica o forfettaria.
Tuttavia, in caso di Stato Black Compliant, rientrante cioè nella Black list ma che sottoscriva, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della Voluntary Disclosure, un accordo di trasparenza informativa con l'Italia, ecco che si applica quanto previsto per il Caso White.
Ad oggi, come evidenziato nell'articolo di Italia Oggi del 20 u.s. a firma Cavallaro, questi Stati sono: Lussemburgo, San Marino, Singapore ed Hong Kong.
Inoltre, da rumors piuttosto accreditati, la stessa Svizzera, avendo comunque già sottoscritto il CRS dell'Ocse, si sarebbe resa disponibile alla sottoscrizione di un protocollo bilaterale con l'Italia di tale tipologia anticipando così la trasparenza fiscale-finanziaria.
Con riferimento ad entrambi i casi, nel singolo anno accertabile, deve essere regolarizzata la tassazione dei proventi esteri occultati. Per fare ciò sono state previste due modalità: forfettaria ed analitica.
La tassazione forfettaria, decisamente più semplice, si può applicare a scelta del contribuente nel caso di patrimoni inferiori ai due milioni di euro, ripartiti in quote uguali fra tutti coloro i quali ne avessero avuto la disponibilità.
In questo caso, al saldo finale del singolo anno considerato viene applicato un tasso di resa nominale pari al 5% a cui si applica un'aliquota di tassazione pari al 27%.
Supposto € 1'000'000,00 di capitale a saldo, sconterebbe:
- 0,5% se Stato "compliant" quale sanzione RW: € 5'000,00 (0,5% del capitale);
- 27% del 5% quale tassazione: € 13'500,00 (1,35% del capitale) maggiorato della sanzione del 133%, riducibile in adesione dal 33,250% fino al 16,625%.
Ipotizzando quindi un reato di infedele dichiarazione con conseguente termine di prescrizione "compliant" di quattro anni, il contribuente sconterebbe, nella minore delle ipotesi, poco meno del 10% complessivo del capitale.
Nel caso invece di patrimonio superiore ai due milioni di euro, è obbligatoria la modalità di tassazione ordinaria e conseguentemente si dovrà ricostruire completamente, operazione per operazione, i proventi che sarebbero dovuti confluire in dichiarazione dei redditi con il regime dichiarativo:
suddivisione analitica per singola operazione fra: interessi, dividendi, plusvalenze non qualificate, plusvalenze qualificate;
applicazione dell'aliquota di riferimento per tipologia e cronologicità: 12,5%, 20%, 26%, 27%, Marginale Irpef sul 49,72%.
- effettuazione delle eventuali compensazioni con minusvalenze per masse;
applicazione delle sanzioni.
In questo secondo caso, le possibilità sono le più svariate, la complessità di calcolo si incrementa sufficientemente.
In aggiunta a ciò, nel caso in cui l'origine dei capitali esteri occultati avesse provenienza evasiva, si dovrebbe ricostruirne l'origine (professionista, imprenditore individuale, società di persone, società di capitali), identificare tutte le imposte evase (irap, iva, irpef o ires, irpef x dividendi, con un dubbio ancora sussistente per quanto concerne i relativi contributi previdenziali e l’applicabilità del raddoppio dei termini di prescrizione in caso di dovuta segnalazione alla procura), applicare le sanzioni per ogni imposta con l'eventuale cumulo giuridico. Ecco che la complessità risulta essere massima."
autore: dott. Vincenzo Rennecommercialista associato at Studio associato Renne & Partners


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